Art. 3
Indicazioni di conformità
In vigore dal 17 giu 1993
1. I prodotti agricoli vegetali non trasformati e quelli del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni relative al metodo di produzione biologico, ai sensi dell' del regolamento della CEE, sono sottoposti al controllo di cui agli del regolamento della CEE, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Sulla etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 va apposta la indicazione aggiuntiva di conformità "Agricoltura biologica - regime di controllo CEE", prevista dall'allegato V del regolamento della CEE.
3. Con successivo regolamento, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le caratteristiche tecniche delle etichette sulle quali va apposta la indicazione aggiuntiva di conformità di cui al comma 2.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;338#art-3