Art. 2

Autorità competente

In vigore dal 17 giu 1993
1. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, devono essere effettuate le notifiche, ai sensi dell', par. 2, del regolamento della CEE, per le attività di produzione con metodo biologico di prodotti agricoli vegetali non trasformati e di prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. 2. La Direzione generale della produzione agricola: a) cura la tenuta dell'elenco, previsto dall', par. 3, del regolamento della CEE, degli operatori che effettuano le notifiche di cui al comma 1; b) provvede a trasmettere alla Commissione delle Comunità europee i dati e la relazione di cui all'art. 15 del regolamento della CEE, entro i termini ivi fissati.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;338#art-2

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