Art. 5

Organismi associativi di controllo

In vigore dal 17 giu 1993
1. Il controllo di cui all' del regolamento della CEE ed al relativo allegato III è effettuato da associazioni o consorzi di produttori e di operatori del settore dell'agricoltura biologica, autorizzati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e denominati, agli effetti del presente regolamento, "organismi associativi". 2. L'organismo associativo esercita l'attività di controllo sulla base di una richiesta, formulata da un proprio associato o da un produttore non associato, contenente gli elementi indicati nell'allegato IV del regolamento della CEE. La richiesta di controllo può essere altresì formulata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. La domanda di autorizzazione allo svolgimento della attività di controllo deve essere proposta dall'organismo associativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Essa deve essere sottoscritta, con firma autenticata, dalla persona incaricata di rappresentarlo e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) dalla copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, contenenti la determinazione delle modalità di accesso, della facoltà di recesso e dei casi di esclusione degli associati; b) da documentazione da cui risulti l'analitica indicazione delle risorse di personale qualificato e delle dotazioni amministrative e tecniche di cui l'organismo associativo dispone, nonché l'eventuale precedente esercizio di attività nel settore della produzione agricola biologica; c) dai disciplinari di produzione, anche riferiti a specifiche tipologie di prodotti e di condizionamento dei prodotti stessi, al cui rispetto si impegnano i produttori sottoposti al controllo, sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal regolamento della CEE; d) dalla previsione della definizione degli oneri finanziari connessi all'esercizio del controllo, compresi quelli relativi alla stampa delle etichette recanti l'indicazione aggiuntiva di conformità di cui all', comma 2, del presente regolamento ed al corrispettivo dovuto dai produttori per i servizi richiesti e prestati; e) dall'atto di impegno dell'organismo associativo a consentire l'accesso, nei propri uffici ed impianti, a personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appositamente incaricato di effettuare ispezioni e controlli diretti ad accertare che l'organismo associativo stesso sia in grado di esercitare la propria attività, secondo i criteri di obiettività ed efficienza indicati nell', par. 6, del regolamento della CEE; f) dall'atto di impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo, ai sensi dell', par. 7, lettera b), del regolamento della CEE; g) dall'elenco dei produttori ed operatori aderenti, con l'indicazione della localizzazione e dell'ampiezza delle rispettive aziende. 4. Coloro che rappresentano o amministrano l'associazione: a) non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640- bis del codice penale, ovvero condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni; b) non devono essere sottoposti a una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli della legge 3 agosto 1988, n. 327, o essere soggetti alle disposizioni dell' della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 20 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) non devono essere stati dichiarati falliti nè devono avere in corso procedure concorsuali. 5. Il requisito dell'idoneità morale di cui al comma 4 è comprovato a mezzo: a) del certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi; b) della certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) del certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che il richiedente non è assoggettato ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di data non anteriore a tre mesi. 6. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge. 7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sulla domanda di autorizzazione entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall' del regolamento della CEE. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all'organismo associativo, indicandone le ragioni. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 8. L'autorizzazione è revocata, sentiti gli interessati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste quando venga a mancare uno dei requisiti di idoneità morale prescritti nel precedente comma 4, nonché quando si verifichino le condizioni previste dall', par. 6, lettera d), del regolamento della CEE, e cioè: a) sia omessa la comunicazione delle informazioni richieste dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o allo stesso dovute nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché sia rifiutato l'accesso ai propri uffici ed impianti al personale appositamente incaricato, ai sensi del comma 3, lettera e), del presente articolo; b) vengano meno le risorse di personale qualificato e le dotazioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo nonché sia rifiutato immotivamente l'adeguamento del piano tipo di controllo annuale alle osservazioni formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del successivo , comma 1; c) vengano meno il dovere di obiettività e di efficienza nell'espletamento dei controlli nonché il dovere di segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo, di cui al comma 3, lettera f), del presente articolo; d) non si provveda a dare immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle violazioni commesse dai produttori, ai sensi del successivo , comma 1, lettera c).

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;338#art-5

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Organismi associativi di controllo (Art. 5 Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati.) — Testo vigente | Portale Normativo