Art. 5
In vigore dal 24 mag 1992
All' del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modifiche:
Dopo il comma 1 si inserisce il seguente comma 1- bis:
"Per le commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, le liste dei candidati possono essere presentate da non meno di cinquecento elettori di cinque o più regioni, con almeno cinquanta elettori per ciascuna regione".
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"In ciascuna delle liste presentate per le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, debbono figurare almeno due candidati appartenenti al medesimo ruolo per il quale è costituita ogni singola commissione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-05-20;294#art-5