Art. 4
In vigore dal 24 mag 1992
All' del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni:
Le lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) due, tra i direttivi;
b) uno, tra gli ispettori e qualifiche corrispondenti del ruolo
che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ivi compreso quella della banda musicale;
c) uno, tra i sovrintendenti e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
d) due, tra gli assistenti ed agenti e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-05-20;294#art-4