Art. 4

In vigore dal 24 mag 1992
All' del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni: Le lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: "a) due, tra i direttivi; b) uno, tra gli ispettori e qualifiche corrispondenti del ruolo che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ivi compreso quella della banda musicale; c) uno, tra i sovrintendenti e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica; d) due, tra gli assistenti ed agenti e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-05-20;294#art-4

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