Art. 8

In vigore dal 24 mag 1992
All'art. 29 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 9 è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui nessun candidato appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari della Polizia di Stato risulti eletto, i candidati dei predetti ruoli appartenenti alle liste che hanno ottenuto seggi sono disposti in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale, che è data dalla somma dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato e vengono eletti i candidati che hanno ottenuto la più alta cifra individuale o, a parità di detta cifra, il più anziano di servizio; i proclamati eletti vengono a prendere i posti dei candidati che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbero essere gli ultimi degli eletti della lista cui appartengono i candidati stessi". Il comma 11 è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le liste che hanno ottenuto seggi non contengano, per cause verificatesi successivamente alle operazioni di cui all'art. 12, alcun candidato appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari, vengono proclamati eletti i candidati appartenenti ad uno dei predetti ruoli che sono iscritti in una delle liste che non hanno ottenuto seggi e che hanno ottenuto, sulla base della graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati compresi nelle liste stesse, la più alta cifra individuale o, a parità di detta cifra, i più anziani di servizio. I proclamati eletti vengono a prendere il posto dei candidati che sulla base della graduatoria unica di voti di preferenza riportati dai candidati delle liste che hanno ottenuto seggi dovrebbero essere gli ultimi degli eletti". Il comma 12 è sostituito dal seguente: "Con le stesse modalità, si procede per garantire la presenza di almeno due candidati appartenenti ai ruoli per i quali sono state costituite le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240".
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