Art. 9
In vigore dal 24 mag 1992
All'art. 30 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"La nomina degli eletti a membri del consiglio di amministrazione e delle commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è fatta con decreto del Ministro dell'interno".
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