Art. 7
In vigore dal 24 mag 1992
All'art. 24 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982, così come modificato dal decreto ministeriale del 12 maggio 1987, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"Le operazioni descritte nei commi secondo e terzo sono ripetute anche per le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nell'ordine previsto dall'articolo stesso, e per le commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1987, n. 240.
Storico versioni
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