Art. 2
In vigore dal 24 mag 1992
All' del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 3 è sostituito dal seguente:
"Sono elettori ed eleggibili dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica e gli appartenenti ai ruoli del personale della banda musicale".
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