Art. 3
In vigore dal 24 mag 1992
All' del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni:
Le lettere c ) e d) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
" c) tre tra i sovrintendenti e gli ispettori e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attività tecnico- scientifica o tecnica, ivi compreso quello della banda musicale;
d) due tra gli assistenti ed agenti e corrispondenti qualifiche del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-05-20;294#art-3