Art. 1

In vigore dal 24 mag 1992
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto del 9 agosto 1982, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per le elezioni del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato; Ritenuto di dover apportare al predetto decreto ulteriori emendamenti, atti a consentire di dar piena attuazione al disposto dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1984, n. 240; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 333-A/9802.B.E.2.2 del 19 maggio 1992); A D O T T A il seguente regolamento: . All' del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni: Il comma 2 è sostituito dal seguente: "I rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato sono fissati in numero di sedici, così suddivisi: consiglio di amministrazione: quattro rappresentanti tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei dirigenti e a quello dei commissari; commissione per il personale del ruolo degli ispettori: quattro rappresentanti tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli ispettori; commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti: quattro rappresentanti, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei sovrintendenti; commissione per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti: quattro rappresentanti, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti. Al testo del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Le stesse norme si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno alla commissione prevista dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240". Dopo il comma 5 si aggiunge il seguente: "I rappresentanti del personale della Polizia di Stato nella commissione per il personale appartenente alla banda musicale sono fissati in numero di quattro, di cui almeno due appartenenti al ruolo degli esecutori".
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-05-20;294#art-1

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