Art. 17

Liquidazione dei compensi ai commissari

In vigore dal 23 feb 1992
1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell' della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente , in conformità di quanto previsto per gli esami di maturità dall' del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383. 2. I fondi all'uopo occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessità, secondo le vigenti procedure di contabilità dello Stato.
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