Art. 13
Pubblicazione dei risultati delle prove orali
In vigore dal 23 feb 1992
1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.
2. Del risultato delle prove orali viene data comunicazione ai candidati esaminati al termine di ciascuna seduta giornaliera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-12-29;445#art-13