Art. 15
Adempimenti conclusivi
In vigore dal 23 feb 1992
1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo elle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di perito industriale, con l'indicazione della specializzazione e del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale.
2. Copia di tale elenco viene affissa nell'albo dell'istituto tecnico sede degli esami ed in quello del competente collegio dei periti industriali.
3. Gli atti relativi all'espletamento della sessione vengono dopo la sua chiusura consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto tecnico statale sede di esame, presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
4. I collegi dei periti industriali provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale ai fini degli adempimenti di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-12-29;445#art-15