Art. 14

Candidati non abilitati

In vigore dal 23 feb 1992
1. I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento. 2. Gli stessi candidati sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente , nel caso di domanda di ammissione ad una successiva sessione di esame, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.
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