Art. 11

Svolgimento delle prove di esame

In vigore dal 23 feb 1992
1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica viene indicato in calce al rispettivo tema. 2. I temi, unici per ciascuna prova e per ciascuna specializzazione, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione. 3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno successivo al termine della prova scritta o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di dodici elaborati. 4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di sei candidati. 5. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto tecnico sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio dei periti industriali, al quale spetta in ogni caso di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali. 6. Lo svolgimento delle prove orali, che sono pubbliche, ha inizio non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente. 7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d'esami.
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