Art. 7

Commissioni esaminatrici

In vigore dal 23 feb 1992
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri. 2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario; b) professori universitari associati o fuori ruolo; c) presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici industriali. 3. Uno dei membri della commissione viene scelto tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori, docenti laureati di materie tecniche, che insegnino o abbiano effettivamente insegnato tali discipline negli istituti tecnici industriali. 4. Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra periti industriali liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Consiglio nazionale dei periti industriali in numero corrispondente ai commissari da nominare. 5. Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.
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