Art. 4
Modalità per la presentazione delle domande
In vigore dal 23 feb 1992
1. Le domande per l'ammissione agli esami debbono essere indirizzate all'istituto tecnico statale della sede prescelta ed inviate al collegio dei periti industriali, in conformità di quanto previsto nel precedente .
2. Nella domanda, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo , i candidati debbono indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l'istituto tecnico presso il quale è stato conseguito il di- ploma di perito industriale, la specializzazione e l'anno scolastico relativo;
d) la pratica professionale svolta ovvero la scuola superiore diretta a fini speciali presso la quale è stato conseguito il relativo diploma, con indicazione della specializzazione e della data del conseguimento;
e) la specializzazione per la quale si intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
f) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;
g) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena la esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;
h) data e firma.
3. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-12-29;445#art-4