Art. 2
Requisiti di ammissione
In vigore dal 23 feb 1992
1. Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del diploma di maturità tecnica industriale conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto e che abbiano soddisfatto, nel settore della specializzazione relativa al diploma posseduto, almeno uno dei requisiti prescritti dall', terzo comma, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, in conformità delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dei periti industriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-12-29;445#art-2