Art. 5

Documentazione

In vigore dal 23 feb 1992
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo: a) diploma di perito industriale in originale o in copia autentica; b) certificazione rilasciata dal presidente del competente collegio dei periti industriali attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o comunque l'assolvimento delle condizioni stabilite dal terzo comma dell' della legge 2 febbraio 1990, n. 17; c) un breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito industriale; d) eventuali pubblicazioni di carattere professionale; e) ricevute da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 6.000 dovuta all'erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all'istituto tecnico statale sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e del precedente ; f) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Storico versioni

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