Art. 10

Prove di esame - Valutazioni

In vigore dal 23 feb 1992
1. Gli esami consistono in due prove scritte, o scrittografiche, ed in una prova orale. 2. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati negli allegati A, B e C. 3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scritto- grafiche e 60 alla prova orale. 4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche. 5. La prova orale si intende superata e quindi l'abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita solo da parte dei candidati ammessi che conseguono in tale prova una valutazione di almeno 36/60. 6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nella prova scritta o scritto-grafica e nella prova orale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-12-29;445#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo