Art. 10
Prove di esame - Valutazioni
In vigore dal 23 feb 1992
1. Gli esami consistono in due prove scritte, o scrittografiche, ed in una prova orale.
2. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati negli allegati A, B e C.
3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scritto- grafiche e 60 alla prova orale.
4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche.
5. La prova orale si intende superata e quindi l'abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita solo da parte dei candidati ammessi che conseguono in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nella prova scritta o scritto-grafica e nella prova orale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-12-29;445#art-10