Art. 6
Adempimenti dei collegi dei periti industriali
In vigore dal 23 feb 1992
1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei periti industriali verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione gli elenchi nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, suddivisi per specializzazioni, ai fini della determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare.
2. Le domande prodotte dai candidati con allegata la relativa documentazione e gli elenchi di cui al comma precedente vengono consegnati dagli stessi collegi dei periti industriali ai rispettivi istituti tecnici statali sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-12-29;445#art-6