Art. 16

Diplomi e certificazioni

In vigore dal 23 feb 1992
1. I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato, dal preside dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami. 2. In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità. 3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione da parte degli aventi diritto dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e del contributo di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell' della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e succssive modificazioni, e del precedente .
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