Art. 6

In vigore dal 1 lug 1992
1. La verificazione prima nazionale e quella CEE possono essere delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alle loro aziende che per tali verificazioni si avvalgono di un proprio laboratorio, avente idonea valenza metrologica, tecnica ed organizzativa, da accertare mediante esame tecnico eseguito dall'ufficio centrale metrico con riferimento alle dotazioni prescritte per i laboratori dei fabbricanti e degli importatori dall', comma 2, e sulla base dei criteri di massima di cui all'allegato 2 al presente decreto.
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