Art. 3

In vigore dal 1 lug 1992
1. Ai fini dell'approvazione nazionale del modello, i termometri clinici devono essere conformi alle norme di fabbricazione di cui al capitolo I e presentare i requisiti previsti dal capitolo II dell'allegato 1 al presente decreto. Si osservano in proposito le prescrizioni del capitolo III.
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