Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 lug 1992
1. Ai fini dell'approvazione nazionale del modello, i termometri clinici devono essere conformi alle norme di fabbricazione di cui al capitolo I e presentare i requisiti previsti dal capitolo II dell'allegato 1 al presente decreto. Si osservano in proposito le prescrizioni del capitolo III.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-12-23;462#art-3