Art. 7

In vigore dal 1 lug 1992
1. La delega di cui all' è conferita, su richiesta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto stabilisce se il laboratorio della camera o dell'azienda è abilitato ad effettuare la verificazione prima nazionale e quella CEE, oppure una sola di esse. 2. La delega ha validità di dieci anni ed è revocata di diritto qualora non siano rispettate le condizioni alle quali essa è attribuita.
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