Art. 8
In vigore dal 1 lug 1992
1. Per la verificazione prima nazionale o CEE dei termometri clinici eseguita dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle loro aziende, delegate ai sensi dell', deve essere corrisposta la tariffa sostitutiva del diritto metrico di lire 400 per ogni termometro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-12-23;462#art-8