Art. 5

In vigore dal 1 lug 1992
1. Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati alla verificazione prima e non regolamentati dalla legge o dal presente decreto, si seguono le modalità stabilite per gli strumenti metrici disciplinati dal testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-12-23;462#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo