Art. 1
In vigore dal 1 lug 1992
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 giugno 1990, n. 171, recante la disciplina metrologica dei termometri clinici in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 e, in particolare l', il quale prevede che, mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano adottate norme di esecuzione della legge stessa;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;
Sentite le associazioni di categoria più rappresentative;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 343595 dell'11 novembre 1991;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge 27 giugno 1990, n. 171 - di seguito denominata "legge" - per la definizione dei requisiti di idoneità e delle modalità del controllo metrologico nazionale dei termometri clinici, la individuazione degli enti delegati alla esecuzione della verificazione prima e la determinazione delle relative tariffe sostitutive dei diritti metrici nonché la designazione degli uffici metrici cui devono essere spediti i termometri clinici d'importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-12-23;462#art-1