Art. 4

In vigore dal 1 lug 1992
1. La verificazione prima nazionale dei termometri clinici va eseguita su ciascun esemplare presentato e comprende le prove contem- plate dal capitolo IV dell'allegato 1 al presente decreto, integrate con quelle fissate dal provvedimento di approvazione del relativo modello. 2. Gli uffici provinciali metrici effettuano le prove di cui al comma 1 presso il laboratorio del fabbricante o importatore richiedente, situato nella provincia di competenza dell'ufficio, avvalendosi del personale addetto al laboratorio medesimo. Qust'ultimo deve essere dotato di una sala per le operazioni di verificazione prima, ivi comprese quelle concernenti l'apposizione dei bolli legali, dei termometri campione e delle apparecchiature tecniche che, in relazione al volume dei termometri prodotti o importati e alle caratteristiche degli esemplari da verificare, siano riconosciuti idonei con apposita certificazione ministeriale. 3. Il richiedente che non intenda mettere a disposizione il proprio laboratorio o ne sia sprovvisto, può, sottoporre i termometri clinici a verificazione prima presso il laboratorio di uno degli enti pubblici o di una loro azienda delegati ai sensi dell'. 4. Su specifica richiesta del fabbricante o dell'importatore, la verificazione prima nazionale può essere effettuata altresì secondo le condizioni stabilite da un'apposita autorizzazione ministeriale, rilasciata sulla base dei seguenti criteri tecnici: a) con l'adozione delle regole del campionamento statistico, qualora sulla base dell'esame obiettivo dei processi produttivi, effettuato dall'ufficio centrale metrico, risulti accertata l'omogeneità statistica dei lotti che vengono sottoposti alla verificazione; b) mediante l'applicazione dei criteri della garanzia della qualità, nei casi in cui il sistema di garanzia della qualità adottato dal fabbricante, ai fini della conformità dei termometri prodotti al modello approvato, risulti certificato dall'ufficio centrale metrico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-12-23;462#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge 27 giugno 1990, n. 171, sulla disciplina metrologica dei termometri clinici. — Testo vigente | Portale Normativo