Art. 10

In vigore dal 1 lug 1992
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 1991 Il Ministro: BODRATO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992 Registro n. 8 Industria, foglio n. 70
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