Art. 10
In vigore dal 1 lug 1992
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 1991
Il Ministro: BODRATO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992
Registro n. 8 Industria, foglio n. 70
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-12-23;462#art-10