Art. 6
In vigore dal 30 lug 1992
1. Contestualmente all'inquadramento nella qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza di personale in servizio come ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali a seguito della frequenza e del superamento del corso di qualificazione, i posti relativi di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali sono trasformati in posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 20 luglio 1992, n. 341 (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1992, n. 32), dichiara che non spetta allo Stato adottare la disciplina di cui agli artt. 5 e 6 del presente decreto e, conseguentemente annulla le disposizioni espresse da tali articoli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-07-26;295#art-6