Art. 6

In vigore dal 30 lug 1992
1. Contestualmente all'inquadramento nella qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza di personale in servizio come ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali a seguito della frequenza e del superamento del corso di qualificazione, i posti relativi di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali sono trasformati in posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 20 luglio 1992, n. 341 (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1992, n. 32), dichiara che non spetta allo Stato adottare la disciplina di cui agli artt. 5 e 6 del presente decreto e, conseguentemente annulla le disposizioni espresse da tali articoli.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-07-26;295#art-6

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