Art. 7
In vigore dal 1 ott 1991
1. Gli operatori tecnici addetti all'assistenza sono inseriti prioritariamente nelle èquipe assistenziali delle unità operative ospedaliere.
2. A tal fine nell'ambito delle direzioni sanitarie, a cura degli infermieri dirigenti, deve attuarsi una revisione dei modelli di organizzazione del lavoro infermieristico.
3. All'uopo vanno predisposti protocolli operativi e piani di attività che fungano da guida e supporto alle attività pratiche dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e da strumento di verifica e valutazione delle stesse.
4. Dopo un anno dall'inserimento degli operatori tecnici addetti all'assistenza nei servizi, settori o unità operative delle UU.SS.LL. e delle istituzioni pubbliche o private di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si procede alla valutazione del livello di efficacia dell'inserimento dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e alla verifica del grado di specificità nell'utilizzazione del personale infermieristico da esso supportato.
5. Il progetto di lavoro e i risultati conseguiti sono inviati alla commissione per la verifica e la revisione della qualità nonché al Comitato nazionale di cui all'art. 69, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.
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