Art. 3
In vigore dal 1 ott 1991
1. Il 60% dei posti disponibili ogni anno presso le scuole è riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
2. Per il primo biennio di attuazione dei corsi, ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale è riservata la totalità dei posti disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-07-26;295#art-3