Art. 2
In vigore dal 1 ott 1991
1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addeto all'assistenza sono istituiti presso le scuole per infermieri professionali o presso altre strutture dotate delle necessarie attrezzature didattiche individuate dalle regioni e dalle province autonome.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano l'organizzazione dei corsi la cui attuazione è demandata alle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) e alle altre istituzioni pubbliche o private di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che gestiscono le scuole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-07-26;295#art-2