Art. 1

In vigore dal 1 ott 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, relativo al regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 40 del precitato decreto 28 novembre 1990, n. 384, che istituisce il profilo professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza" al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio- assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanità; Visto, altresì, l'allegato 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che determina per detto operatore tecnico i campi di attività dando priorità a quella alberghiera; Ritenuto che nella dizione "interni" siano compresi quanti in possesso dell'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato di cui al comma 2 dell' del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590, già collocati al terzo livello retributivo di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, nonché coloro che sono collocati nella posizione funzionale di ausiliario addetto ai servizi socio- assistenziali ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza, nonché la disciplina dei requisiti di accesso, dei criteri di ammissione, delle modalità di svolgimento dei corsi, ed il programma dei corsi stessi sono disciplinati rispettivamente come dagli allegati n. 1 e n. 2. 2. È altresì approvato il modello di attestato di qualificazione di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'allegato 3, che è rilasciato a seguito del superamento del colloquio e della prova pratica cui sono ammessi coloro che hanno portato a termine il relativo corso di qualificazione.
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