Art. 5
In vigore dal 30 lug 1992
1. Nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e delle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, sono istituiti i posti di operatore tecnico addetto all'assistenza nella misura massima del 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali in organico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In relazione al fabbisogno di operatori tecnici addetti all'assistenza risultante dalla proporzione di cui al comma 1 le regioni e le province autonome determinano annualmente il numero totale dei posti da istituire presso le scuole di cui al comma 1 dell'.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 20 luglio 1992, n. 341 (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1992, n. 32), dichiara che non spetta allo Stato adottare la disciplina di cui agli artt. 5 e 6 del presente decreto e, conseguentemente annulla le disposizioni espresse da tali articoli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-07-26;295#art-5