Art. 10
In vigore dal 1 ott 1991
1. L'attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza è rilasciato previo superamento di un colloquio e di una prova pratica, ai quali sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di qualificazione di cui all' dell'allegato 1, sostenute dinnanzi ad una commissione costituita dal direttore della scuola, che la presiede, da tre docenti della scuola di cui due dell'area infermieristica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante della regione in cui la scuola ha sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 1991
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1991
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 144
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