Art. 4

In vigore dal 1 ott 1991
1. Per il primo biennio di attuazione, ai corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza sono ammessi i dipendenti del Servizio sanitario nazionale inquadrati nella posizione funzionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali, già ausiliari socio-sanitari specializzati per effetto dell', commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590, e che risultino essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo. 2. Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero dei posti disponibili presso ciascuna scuola si procede alla formulazione di una graduatoria tra i dipendenti di cui al comma precedente secondo i criteri definiti dall', comma 2 dell'allegato 1. 3. Per gli anni successivi, al medesimo personale è riservato almeno il 50% dei posti di operatore tecnico addetto all'assistenza disponibili presso le scuole di cui al comma 1 dell'. 4. A partire dal secondo anno di attuazione, al corso di qualificazione di cui trattasi sono ammessi anche i dipendenti del Servizio sanitario nazionale inquadrati nella posizione funzionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali già ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati non ricompresi al precedente comma 1, che risultino in possesso del diploma di scuola dell'obbligo. 5. Qualora il numero degli aspiranti al corso individuati al comma 1 del presente articolo sia inferiore al numero dei posti disponibili presso ciascuna scuola, si procede alla formulazione di una graduatoria tra i dipendenti di cui al comma precedente secondo i criteri definiti dall', comma 2, dell'allegato 1.
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