Art. 5

In vigore dal 17 ott 1991
1. I centri di controllo genetico, di cui al precedente , sono riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, alle seguenti condizioni: che tutti i bovini che vi affluiscono provengano da allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica nei quali i controlli periodici per la leucosi bovina enzootica siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto o superato il sesto mese di età, deve essere sottoposto nell'allevamento di origine ad un esame sierologico per la leucosi con esito negativo entro i trenta giorni precedenti il trasferimento nel centro; che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico anche sospetto riferibile alla leucosi e che nei bovini eventualmente deceduti non sia stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica, anche sospetta, riferibile a leucosi bovina enzootica; che tutti i bovini, durante la permanenza nel centro, siano stati sottoposti, con esito negativo, a due esami sierologici per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, il primo eseguito al sesto mese di età ed il secondo dopo il compimento del dodicesimo mese di età. La prima prova non è richiesta per quei soggetti che siano stati sottoposti ad un esame sierologico per la diagnosi della leucosi bovina enzootica nell'allevamento di provenienza nei trenta giorni antecedenti l'ingresso nel centro.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-28;323#art-5

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