Art. 2

In vigore dal 17 ott 1991
1. I centri di controllo genetico di cui al precedente sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini alle condizioni e con le garanzie sanitarie di cui ai successivi articoli. 2. Nei predetti centri di controllo genetico possono affluire esclusivamente bovini maschi per le prove di valutazione genetica, che abbiano superato la prova della sieroneutralizzazione con esito negativo per la rinotracheite infettiva dei bovini (virus IBR - IPV). 3. Non possono essere presenti altri capi della specie bovina, e capi della specie bufalina, ovicaprina e suina o volatili da cortile, nonché equina.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-28;323#art-2

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