Art. 3

In vigore dal 17 ott 1991
1. I centri di controllo genetico di cui al precedente sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi bovina alle seguenti condizioni: che vi affluiscano esclusivamente bovini maschi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi bovina nei quali i controlli periodici per la tubercolosi siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso che il soggetto abbia raggiunto o superato le sei settimane di età dovrà essere sottoposto nell'allevamento di origine alla prova tubercolinica intradermica con esito negativo eseguita nei trenta giorni precedenti il trasferimento nel centro; che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico anche sospetto riferibile a tubercolosi bovina e che nei bovini eventualmente deceduti non è stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica riferibile a tubercolosi; che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel centro abbiano reagito negativamente ad una prova tubercolinica intradermica eseguita a distanza di tempo non inferiore a quattro mesi dall'introduzione nel centro stesso.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-28;323#art-3

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