Art. 1
In vigore dal 17 ott 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;
Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina, e successive modificazioni;
Viste le norme di attuazione per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Vista la legge 22 dicembre 1977, n. 984;
Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare del 13 dicembre 1979, pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 20 ottobre 1980, con la quale è stato adottato il "Piano agricolo nazionale" applicativo della legge 22 dicembre 1977, n. 984, che prevede l'istituzione dei centri di controllo genetico da parte delle associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 maggio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista l'ordinanza in data 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985, e successive modifiche;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;
Visto il parere della commissione prevista dall' della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nelle sedute dell'11 e 21 aprile 1989;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 28 settembre 1989 e del 12 dicembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 26 aprile 1991;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. I bovini dei centri di controllo genetico delle associazioni nazionali allevatori di bovini, giuridicamente riconosciute, previste dal piano agricolo nazionale, applicativo della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono sottoposti ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, nonché ai provvedimenti di applicazione citati in premessa.
2. A tal fine, la relativa attività di profilassi deve essere prevista nei programmi coordinati dalle regioni predisposti ai sensi dell' della legge 31 marzo 1976, n. 124.
3. Le associazioni allevatori che gestiscono i predetti centri devono rispettare le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, dai provvedimenti di applicazione dell'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982 e dal decreto ministeriale 21 settembre 1985, citati in premessa, nonché le disposizioni del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-28;323#art-1