Art. 6
In vigore dal 17 ott 1991
1. In deroga a quanto previsto dal precedente e fino al 31 dicembre 1992 possono essere introdotti nel centro di controllo genetico anche bovini provenienti da allevamenti, non ancora riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, ma sotto controllo per la malattia secondo i piani di risanamento, di cui al decreto ministeriale 21 settembre 1985, alle seguenti condizioni:
che provengano da un allevamento sotto controllo ufficiale per la leucosi bovina enzootica nel quale risulti da apposita certificazione della competente autorità sanitaria che sono stati rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei piani di profilassi della leucosi e che nell'allevamento stesso, negli ultimi due anni, non sia stato constatato alcun segno clinico riferibile a leucosi bovina enzootica e nei bovini eventualmente deceduti non sia stata constatata alcuna lesione anatomo-patologica riferibile a detta malattia;
che tutti i bovini dell'allevamento di provenienza, di età superiore a dodici mesi, siano stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, entro i tre mesi precedenti l'introduzione dei capi nel centro;
che tutti i bovini che affluiscono al centro e le relative madri abbiano presentato esito negativo ad una prova per la diagnosi della leucosi bovina enzootica praticata entro i trenta giorni precedenti l'introduzione nel centro stesso.
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