Art. 4

In vigore dal 6 feb 1994
1. I centri di controllo genetico di cui al precedente , sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi bovina alle seguenti condizioni: che tutti i bovini che vi affluiscono provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi bovina e, sino e non oltre al 31 dicembre 1992, anche da allevamenti indenni da brucellosi; nei predetti allevamenti i controlli periodici per la brucellosi bovina siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso che il soggetto abbia raggiunto o superato il sesto mese di età abbia presentato un titolo di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. agglutinanti ed un titolo inferiore a 20 U. CEE/ml alla fissazione del complemento eseguiti nei trenta giorni precedenti l'introduzione nel centro; che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico riferibile a brucellosi; che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel centro abbiano presentato un tasso di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. per ml ed una reazione negativa alla fissazione del complemento ripetute dopo una distanza di almeno tre mesi. Il secondo controllo va comunque praticato dopo il compimento del dodicesimo mese di età.

Note all'articolo

  • Il Decreto 2 dicembre 1993, n. 588 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la deroga prevista dal presente articolo, concernente il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi bovina, viene prorogata fino al 30 giugno 1994.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-28;323#art-4

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