Art. 9

In vigore dal 17 ott 1991
1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli diagnostici previsti dal presente decreto, nei bovini del centro genetico si riscontrino capi infetti da tubercolosi o da brucellosi o da leucosi bovina enzootica, questi devono essere immediatamente isolati per essere avviati direttamente alla macellazione entro otto giorni dalla constatazione della malattia. 2. Per la malattia constatata viene sospeso immediatamente il riconoscimento di centro ufficialmente indenne. 3. La qualifica potrà essere riacquisita alle seguenti condizioni: che immediatamente dopo l'eliminazione dei capi infetti siano eseguite ripetute ed adeguate disinfezioni e disinfestazioni; che tutti i bovini presenti nel centro abbiano presentato esito negativo a due controlli per la malattia constatata distanziati di sei settimane, il primo dei quali effettuato almeno due mesi dopo l'eliminazione dei capi infetti; che fino all'esito favorevole del secondo controllo di cui sopra nessun bovino venga introdotto nel centro, nè sia allontanato, se non per essere destinato alla macellazione.
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