Art. 10
In vigore dal 17 ott 1991
1. Le associazioni nazionali allevatori interessate, al termine di ogni anno solare, d'intesa con il servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio, presenteranno una relazione tecnico- sanitaria sull'attività del proprio centro genetico ai Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, nonché alla regione competente, da cui risulti l'attività svolta e gli eventuali inconvenienti riscontrati.
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