Art. 10
10 / 11In vigore dal 17 ott 1991
1. Le associazioni nazionali allevatori interessate, al termine di ogni anno solare, d'intesa con il servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio, presenteranno una relazione tecnico- sanitaria sull'attività del proprio centro genetico ai Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, nonché alla regione competente, da cui risulti l'attività svolta e gli eventuali inconvenienti riscontrati.
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