Art. 13

Interruzione del servizio

In vigore dal 3 ott 1990
1. Nei casi di interruzione del servizio pubblico di posta elettronica per cause non imputabili all'Amministrazione, cho oltrepassino i cinque giorni, l'utente ha diritto al rimborso della quota parte dei canoni annui commisurata al periodo di interruzione, dedotti i primi cinque giorni.
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