Art. 13
Interruzione del servizio
In vigore dal 3 ott 1990
1. Nei casi di interruzione del servizio pubblico di posta elettronica per cause non imputabili all'Amministrazione, cho oltrepassino i cinque giorni, l'utente ha diritto al rimborso della quota parte dei canoni annui commisurata al periodo di interruzione, dedotti i primi cinque giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-08-07;260#art-13